Le procedure di tipo estetico si dividono in due macro-gruppi:

  • i trattamenti estetici che non prevedono un intervento chirurgico come iniezioni di botulino, il peeling chimico ed i trattamenti all’acido ialuronico
  • gli interventi estetici ovvero vere e proprie operazioni chirurgiche più o meno invasive come mastoplastica, rinoplastica, liposuzione…

Escludiamo da questa trattazione gli interventi del chirurgo plastico a scopo ricostruttivo ad esempio in seguito a un incidente o una malattia; contempleremo solo la responsabilità del chirurgo estetico nel caso di interventi di tipo voluttuario del paziente.

La prima regola è che anche i trattamenti estetici devono essere

  • praticati da un medico specializzato in medicina estetica e non da un estetista
  • presso ambulatori medici autorizzati.

Solo queste premesse possono infatti assicurare al paziente una limitazione delle complicazioni e un pronto intervento nel malaugurato caso queste sopraggiungano.
Praticare trattamenti estetici senza essere laureati in medicina con specializzazione in medicina estetica e/o eseguirli presso ambulatori non autorizzati costituiscono atti illegali perseguibili, indipendentemente dal risultato ottenuto.

Capita a volte che, nonostante le corrette premesse, un trattamento o un intervento chirurgico non abbia l’esito sperato o abbiano addirittura un esito peggiorativo o funesto.

Se sei stato vittima di danni in seguito a trattamenti o interventi estetici ti consiglio di leggere l’articolo a te dedicato “Danni da (mala)chirurgia estetica: quando e come ottenere il risarcimento

Responsabilità del chirurgo estetico: a chi spetta l’onere della prova

Come abbiamo meglio descritto in un precedente articolo, il paziente che

  • non è soddisfatto dell’intervento di chirurgia estetica
  • ha conseguito danni in seguito a un intervento di medicina estetica

deve presentare al suo avvocato e mettere al vaglio del medico legale tutta la documentazione in suo possesso per dimostrare una correlazione tra il danno subito e un errore del medico che ha eseguito l’intervento.

Una volta stabilita l’esistenza del nesso, sarà a carico del sanitario provare

  • la correttezza del suo operato, secondo i criteri di diligenza, prudenza e perizia
  • di avere chiarito in modo esaustivo al paziente gli effettivi risultati raggiungibili (non sempre quelli sperati) e di averlo reso edotto delle possibili complicazioni.

Il punto chiave che distingue però gli interventi di chirurgia estetica voluttuaria rispetto agli altri tipi di interventi chirurgici è infatti l’obbligazione di risultato che è parte integrante del contratto medico-paziente.

L’importanza del modulo di consenso informato nella responsabilità del chirurgo estetico

Sono sempre più frequenti i casi di responsabilità dovuta a difetto di informazione del paziente sui possibili esiti dell’intervento e sugli eventuali rischi ad esso inerenti.
Diventa pertanto fondamentale per il chirurgo estetico dotarsi di un modulo di consenso informato esaustivo, possibilmente personalizzato sul caso specifico del paziente e comprendente tutto quanto esposto nel corso delle visite precedenti.

Il consenso informato dovrà contenere informazioni

  • Le condizioni inziali del paziente
  • La terapia – tipo di intervento – gestione del post intervento proposta (compresi eventuali farmaci da assumere, supporti, cura della ferita…)
  • I reali risultati prospettati al paziente (con eventuali indicazioni su cosa non otterrà)
  • Le complicazioni comuni al tipo di intervento
  • Le complicazioni particolari in base allo stato del paziente (comprese le caratteristiche tissutali delle pazienti – molto diverse da un soggetto all’altro-, lo stile di vita e la potenzialità soggettiva a subire traumi)

Il tutto in modo chiaro e comprensibile.

L’assicurazione per i professionisti sanitari non deve mai mancare

Il chirurgo plastico chiamato ad affrontare una causa per colpa medica per danni da chirurgia estetica deve per prima cosa informarsi sulla copertura della sua assicurazione sottoponendo le polizze al legale che deve essere immediatamente interpellato.

Ricordiamo che le polizze necessarie dipendono in parte dal tipo di ruolo ricoperto, ma in generale sia che si operi come libero professionista sia presso struttura sanitaria ecco due indicazioni fondamentali:

  • RC professionale in grado di tutelare il suo patrimonio da richieste di risarcimento danni relative alla propria attività professionale
  • RC per colpa grave per tutelare il suo patrimonio in caso di rivalsa della Struttura sanitaria per conto di cui eventualmente opera.

Sei un chirurgo estetico a cui è stato chiesto un risarcimento danni? Contatta lo Studio Legale Serpetti

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Se desidera approfondire l’argomento, troverà moltissime informazioni in merito alla responsabilità civile del chirurgo plastico ed estetico nella pubblicazione UTET 2019 – La responsabilità medica – Guida operativa alla riforma Gelli Bianco. Inquadramento, profili civili e penali, assicurazione, procedimento stragiudiziale e giudiziale, casistica – Dettagli

 

 

 

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Complicazione o errore medico in chirurgia estetica? La responsabilità del chirurgo estetico

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