Con il termine medical malpractice si intende far riferimento a comportamenti della pratica medica errati e produttivi di un danno alla salute del paziente caratterizzati da
- un’erronea, omessa o inappropriata diagnosi
- un improprio ricorso ad indagini diagnostiche ed a procedure chirurgico-terapeutiche (sia in sede ambulatoriale che ospedaliera, in regime di ricovero e non)
- errori tecnici nell’esecuzione di trattamenti sanitari
- colposa prescrizione e somministrazione di farmaci
Quando un medico deve rivolgersi ad un avvocato?
La risposta corretta sarebbe: il prima possibile!
Gli addebiti di responsabilità professionale vanno contestati immediatamente e non bisognerebbe attendere l’avvio di un procedimento civile o penale, allorquando i margini di difesa potrebbero essere compromessi.
Spesso però è difficile capire il momento migliore per rivolgersi ad un legale e un tardivo intervento può condizionare l’intero giudizio di responsabilità professionale del medico. Infatti, spesso capita che il medico sottovaluti comunicazioni che, invece, dovrebbero subito indurlo a consultare un legale.
E’ di fondamentale importanza, quindi, che il medico informi un legale, meglio se ad un avvocato esperto in medical malpractice, di qualunque comunicazione che gli sia pervenuta, mediante qualunque mezzo, (e-mail, pec, raccomandata, comunicazione della direzione sanitaria, lettera etc…). In questo modo l’avvocato può riscontrare il prima possibile la contestazione e prendere posizione sugli addebiti mossi.
Molti medici invece si rivolgono al legale solamente quanto ricevono un atto giudiziario (civile o penale) e, ancorché si possa ancora svolgere una difesa completa e adeguata, vi è il rischio d’aver perso la tempestività della reazione che, soprattutto in casi dubbi, esercita un forte potere dissuasivo presso l’asserito danneggiato. Talvolta, infatti, capita che replicando immediatamente alle contestazioni mosse al medico, la controparte desista e non avvii successivamente procedimenti giudiziali nei confronti del medico.
Altra comunicazione fondamentale è quella diretta alla Compagnia assicurativa che garantisce il sanitario per la responsabilità civile professionale, affinché possa essere aperto il sinistro quanto prima ed il medico non incorra nel rischio di prescrizione del suo diritto alla copertura assicurativa.
Qual è il ruolo dell’assicurazione per la responsabilità civile professionale che i sanitari e le strutture devono sottoscrivere?
L’art. 10, comma 2, Legge 24/2017 “Gelli-Bianco” introduce il duplice obbligo assicurativo della struttura sanitaria e dell’esercente professione sanitaria. In particolare dispone che:
- tutti i soggetti potenzialmente responsabili siano garantiti da un’adeguata copertura assicurativa
- favorire un più protetto esercizio della professione sanitaria
- consentire ai terzi danneggiati di rivolgere le proprie richieste risarcitorie ad una “tasca capiente e vigilata”
In sostanza ha lo scopo di restituire una certa serenità agli operatori sanitari e, al contempo, tutelare il paziente.
Quali professionisti sanitari possono ricevere un addebito di responsabilità professionale?
La risposta è: qualunque professionista esercente la professione sanitaria
- Medico dipendente di struttura ospedaliera
- Medico libero professionista (o richiesta legata a sua attività da libero professionista)
- Medico di famiglia
- Specializzando
In caso di richiesta di risarcimento per malasanità, è fondamentale che un legale visioni le polizze sottoscritte dal medico nel corso del tempo. Questo serve ad individuare quella effettivamente incisa dal sinistro. Inoltre l’efficacia temporale delle polizze potrebbe non essere coincidente con quella del sinistro, ma essere collegata al momento nel quale è pervenuta la richiesta risarcitoria.
I rischi e le modalità di intervento variano nelle diverse casistiche e saranno oggetto di un successivo articolo di approfondimento.
A chi spetta l’onere probatorio?
Spetta sempre al paziente danneggiato dimostrare di aver subìto un danno, individuando le condotte colpose e del nesso di causa tra le stesse e le asserite menomazioni fisiche del paziente o con il decesso dello stesso.
L’iter però cambia a seconda che il medico sia dipendente di una struttura o eserciti (o sia nell’esercizio) della libera professione.
- Nel primo caso, infatti, la responsabilità del medico ha una natura extracontrattuale per cui spetta al paziente-danneggiato, che agisca in giudizio nei suoi confronti, dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi: fatto illecito, evento dannoso, nesso di causalità, dolo o colpa. In breve non soltanto deve dimostrare la natura e l’entità della lesione subìta, ma anche il nesso causale tra la condotta e il danno, entro il più breve termine prescrizionale di cinque anni
- Nel secondo caso, invece, la responsabilità del medico ha una natura contrattuale che comporta un onere probatorio anche in capo al medico che dovrà provare che il fatto dannoso non è avvenuto per causa allo stesso riconducibile. La prescrizione, in tal caso, è decennale.
Sono un medico e sono stato accusato di malasanità: cosa devo fare?
Per prima cosa è indispensabile rivolgersi il prima possibile a un avvocato esperto in medical malpractice e fornire al legale
- tutta la documentazione disponibile sul caso
- i documenti dell’assicurazione per la responsabilità civile professionale
- una breve relazione sui fatti
cosicché l’avvocato possa procedere ad una replica e sottoponga il caso ad un medico – legale e ad uno specialista che potranno fornire ulteriori elementi utili.
Perché scegliere lo Studio legale Avvocato Serpetti
L’avvocato Serpetti ha acquisito una specifica competenza in tema di medical malpractice ed ha maturato una lunga esperienza nell’assistenza e nella consulenza, sia a favore di medici e strutture ospedaliere, che a favore di soggetti danneggiati, garantendo il massimo in termini di competenza, riservatezza e impegno. L’avvocato Serpetti, sin dal 2007, è relatore a convegni e congressi e tiene regolarmente corsi di formazione presso gli Ordini degli Avvocati di Lodi, di Como, di Piacenza e presso primarie Compagnie di assicurazioni. E’ inoltre componente del comitato scientifico delle associazioni “Medicina e Diritto” e “Responsabilità Sanitaria”.
Sul sito sono presenti rimandi a numerosi articoli scritti dall’Avvocato Serpetti in merito alla responsabilità professionale in ambito sanitario nonché numerose pubblicazioni specifiche
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