La gravidanza ed il parto rimangono anche ai giorni nostri fasi critiche per la salute della madre e del feto. Un errore medico potrebbe infatti avere conseguenze dannose sull’integrità psicofisica della gestante e del bambino ed espone i responsabili al risarcimento dei danni cagionati a tutti i soggetti vittime dirette e indirette.

Quando l’errore medico al momento del parto procura un danno alla madre o al nascituro che – diversamente – sarebbe nato sano, si parla di danno da parto. Il risarcimento del danno in questi casi segue quanto indicato nel precedente articolo “Malasanità in sala parto: chi può richiedere il risarcimento e quando”.

Si parla invece di danno da nascita indesiderata quando, per vari motivi, i genitori non hanno ricevuto informazioni appropriate in merito alla situazione sanitaria o all’integrità psicofisica del nascituro, impedendo alla madre l’opzione di interrompere la gravidanza ed evitare la nascita.

Danno da nascita indesiderata: in quali situazioni può verificarsi

Ci sono due presupposti principali

  • il bambino sia nato con delle rilevanti malformazioni che lo rendono disabile a diversi livelli
  • la madre abbia espresso in modo diretto o indiretto la volontà di interrompere la gravidanza davanti a una diagnosi di feto con gravi malformazioni.

Il danno da nascita indesiderata – conosciuto, nel dibattito internazionale, anche come “wrongful life” – si configura quando alla gestante viene impedito di scegliere se portare avanti la gravidanza nonostante le malformazioni del feto perchè

  • Un errore nell’interpretazione degli esami clinici effettuati durante la gestazione non ha evidenziato le patologie e malformazioni a carico del feto
  • Il medico non ha informato correttamente la gestante della possibilità di approfondimenti diagnostici per stabilire lo stato del feto o l’ha dissuasa a portarli avanti entro i termini utili per l’eventuale aborto
  • Il medico ha deliberatamente nascosto lo stato di salute del feto alla madre che davanti alla diagnosi avrebbe scelto l’aborto professando la sua obiezione di coscienza.
  • L’aborto praticato non è andato a buon fine e la gravidanza è stata portata a termine, ma l’intervento fatto ha determinato la nascita di un bambino con disabilità

Responsabilità medica da nascita indesiderata: l’onere della prova

Nei casi sopra indicati si configura per il sanitario la possibile richiesta di risarcimento il reato per danno da nascita indesiderata.

La prima persona chiamata a dimostrare i presupposti per un risarcimento è la madre. La neo-mamma ha l’onere di provare la volontà di interrompere la gravidanza ove adeguatamente informata. L’onere può essere assolto dalla donna anche in via presuntiva, nei casi in cui lei stessa abbia fatto richiesta di esami ed analisi specifiche volte a escludere patologie del feto o abbia precedente manifestato propositi abortivi in caso di malformazioni.

A questo punto spetta al medico l’onere di dimostrare

  • di avere assolto all’obbligo di informazione degli esami diagnostici effettuabili preventivamente per conoscere patologie fetali, idonee ad orientare la scelta tra l’interruzione o la prosecuzione della gravidanza
  • di non avere avuto elementi per diagnosticare la malformazione entro i termini indicati per l’aborto volontario.

Qualora infatti solo le analisi effettuate dopo il terzo mese di gravidanza avessero reso evidenti le patologie del feto, non sarebbe stato comunque più possibile per la legge italiana praticare l’aborto volontario. In questi casi si parla infatti di aborto terapeutico che richiede però la difficile dimostrazione del reale pericolo psico-fisico per la donna a portare a termine la gravidanza.

Risarcimento danno da nascita indesiderata: a chi spetta e per cosa

Iniziamo col dire che il nascituro non riceve risarcimento. In capo al minore nato disabile non sussiste infatti il diritto a non nascere se non sano. E’ quanto stabilito dalla Suprema Corte di cassazione al termine di un intenso dibattito dottrinale e giurisprudenziale svoltosi negli ultimi quindici anni, peraltro non scevro di venature metagiuridiche e ideologiche. In sostanza la nascita di una vita, ancorché sia più o meno gravemente malformata, non costituisce, di per sé, un danno da risarcire.

Diversa è la posizione dei genitori e degli altri aventi causa. In particolare la madre, il padre ed eventuali fratelli nati precedentemente al fratellino malformato, si trovano a dover subire, in conseguenza della nascita – sempre che sia frutto di errore ed omissione da parte medico – stravolgimenti radicali della propria esistenza che sono oggetto di tutela giudiziaria e determinano il risarcimento dei danni

Vengono risarciti:

  • il danno patrimoniale, quale, ad esempio, le spese necessarie per il mantenimento e l’assistenza del disabile, l’adeguamento domotico alle sue eventuali esigenze di mobilità, gli esborsi necessari per terapie riabilitative, fisioterapiche, farmacologiche o medico-chirurgiche.
  • il danno non patrimoniale (es: morale, biologico, esistenziale) potrà essere riconosciuto ai medesimi soggetti in risarcimento per la sofferenza ed il disagio patito a causa di una nascita che essi avrebbero voluto evitare, se fossero stati tempestivamente edotti, nel corso della gravidanza, della malformazione del nascituro.

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Danno da nascita indesiderata

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