Con il termine “danno da morte del congiunto” (altresì noto con il termine “danno da lesione del rapporto parentale o da lesione del vincolo familiare”) si fa riferimento a tutte le situazioni in cui una persona perde la vita a causa della condotta illecita di un’altra persona.
In questo caso la giurisprudenza afferma che i familiari “stretti” della persona deceduta hanno diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale. Infatti, la morte del congiunto lede il diritto all’intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare nucleare.
In base a quanto stabilito dall’art. 29 della Costituzione, per “famiglia nucleare” si intende quella composta da coniuge, genitori e figli.
Affinché, invece, possa ritenersi leso il rapporto parentale di soggetti al di fuori di tale nucleo (nonni, nipoti, genero, nuora), la giurisprudenza riteneva generalmente necessario il rapporto di convivenza, quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità dei rapporti parentali.
La convivenza è una condizione ancora necessaria per il risarcimento di danno da morte del congiunto?
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 8218/2021 si è pronunciata favorevolmente sul risarcimento del danno parentale in capo a congiunti (nella fattispecie i nipoti), anche se non conviventi con il danneggiato.
In particolare, la Suprema Corte ha rilevato che la convivenza non può costituire elemento di discrimine, poiché possono ipotizzarsi
- convivenze non fondate su vincoli affettivi, ma determinate da necessità economiche, egoismi o altro;
- ‘non convivenze’ determinate da esigenze di studio o di lavoro o non necessitate da bisogni assistenziali e di cura
- ‘non convivenze’ ma che non implicano, di per sé, carenza di intensi rapporti affettivi o difetto di relazioni di reciproca solidarietà
Ecco, quindi, che anche persone al di fuori del nucleo familiare possono patire la perdita e richiedere un equo risarcimento per il danno subito. Devono però provare, in concreto, l’esistenza di rapporti costanti e caratterizzati da reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto non convivente.
La convivenza, dunque, costituisce solo un elemento probatorio utile, unitamente ad altri elementi, a dimostrare l’ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti ed a determinare il quantum debeatur.
Come viene calcolata l’entità del danno da lesione del rapporto parentale?
Il rapporto di parentela tra il defunto e la vittima (chi richiede il risarcimento) è il primo fattore ad incidere sulla quantificazione del risarcimento.
La progressione di riferimento è coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino.
La Suprema Corte, infatti, menziona il precedente di Cass. n. 28989/2019 e ricomprende il legame parentale tra zio e nipote quale circostanza limite in cui prendere in esame un risarcimento all’interno della famiglia.
Al contempo, però, rimanere aperta alla libera dimostrazione di rapporti consistenti e apprezzabili dal punto di vista effettivo anche per legami parentali più lontani o non menzionati (come, ad esempio, l’affetto per i figli del coniuge o del convivente)
Altri fattori determinanti sono
- L’età del defunto e l’età della vittima: tanto più giovani sono entrambi, tanto più elevato sarà il risarcimento
- La convivenza con il defunto
- La presenza di altri familiari conviventi o non conviventi che permettano alla vittima di non essere rimasta sola al mondo.
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