In Italia l’aborto terapeutico è consentito oltre il 90° giorno di gravidanza se c’è pericolo di malformazioni del feto.

Nello specifico l’art. 6, comma 1, lett. b) della L. 22 maggio 1978 n. 194 determina che in presenza di:

  • accertate e rilevanti malformazioni del feto
  • processi patologici che possono provocare, con apprezzabile grado di probabilità, rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro

che possono portare a un danno alla salute fisica e psichica della futura madre, la stessa – adeguatamente informata dei rischi – possa richiedere di abortire oltre i termini di legge (90 giorni)

Questo implica l’obbligo da parte del medico di informare la gestante circa i rischi correlati al processo patologico in atto e le sue eventuali potenzialità lesive del feto. In questo modo la madre ha un quadro completo della situazione attuale e dei suoi possibili sviluppi e può così effettuare una scelta consapevole.

In quali casi il medico è ritenuto responsabile per i danni conseguiti alla mancata interruzione della gravidanza?

Qualora si accertasse che la malformazione o il processo patologico erano diagnosticabili per tempo, la madre potrebbe avere diritto a un risarcimento poiché vittima di una errata od omessa informazione.
Questo passaggio è importante perché nel caso in cui la patologia fetale non fosse diagnosticabile neanche in forma dubitativa o di sospetto clinico non si può parlare di errore medico, condizione alla base del risarcimento.
Inoltre, per poter essere risarcita, la donna deve provare in giudizio che, se avesse conosciuto i rischi di malformazioni fetali, avrebbe fatto ricorso all’interruzione della gravidanza a fronte di un pregiudizio grave per la sua salute psichica o fisica.

In cosa consiste il risarcimento e chi ne ha diritto?

L’ammontare del risarcimento parte dalla valutazione di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi. Questo significa che si terrà conto della sofferenza e del costo di sostenere la vita con un figlio dai bisogni speciali.

La richiesta di risarcimento può essere fatta dai genitori e dai nonni.

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Se sei appena diventata madre di un bimbo portatore di una malformazione? Sospetti che il medico ginecologo abbia ignorato, per errore, una patologia del feto negandoti così l’opportunità di esercitare il diritto all’aborto terapeutico? Noi possiamo aiutarti!

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