Passa al contenuto principale

Autore: adminserp

Difesa legale medici

Difesa legale per medici accusati di malasanità (medical malpractice)

Difesa legale per medici accusati di malasanità (medical malpractice)

Difesa legale medici

Con il termine medical malpractice si intende far riferimento a comportamenti della pratica medica errati e produttivi di un danno alla salute del paziente caratterizzati da

  • un’erronea, omessa o inappropriata diagnosi
  • un improprio ricorso ad indagini diagnostiche ed a procedure chirurgico-terapeutiche (sia in sede ambulatoriale che ospedaliera, in regime di ricovero e non)
  • errori tecnici nell’esecuzione di trattamenti sanitari
  • colposa prescrizione e somministrazione di farmaci

Quando un medico deve rivolgersi ad un avvocato?

La risposta corretta sarebbe: il prima possibile!

Gli addebiti di responsabilità professionale vanno contestati immediatamente e non bisognerebbe attendere l’avvio di un procedimento civile o penale, allorquando i margini di difesa potrebbero essere compromessi.

Spesso però è difficile capire il momento migliore per rivolgersi ad un legale e un tardivo intervento può condizionare l’intero giudizio di responsabilità professionale del medico. Infatti, spesso capita che il medico sottovaluti comunicazioni che, invece, dovrebbero subito indurlo a consultare un legale.

E’ di fondamentale importanza, quindi, che il medico informi un legale, meglio se ad un avvocato esperto in medical malpractice, di qualunque comunicazione che gli sia pervenuta, mediante qualunque mezzo, (e-mail, pec, raccomandata, comunicazione della direzione sanitaria, lettera etc…). In questo modo l’avvocato può riscontrare il prima possibile la contestazione e prendere posizione sugli addebiti mossi.

Molti medici invece si rivolgono al legale solamente quanto ricevono un atto giudiziario (civile o penale) e, ancorché si possa ancora svolgere una difesa completa e adeguata, vi è il rischio d’aver perso la tempestività della reazione che, soprattutto in casi dubbi, esercita un forte potere dissuasivo presso l’asserito danneggiato. Talvolta, infatti, capita che replicando immediatamente alle contestazioni mosse al medico, la controparte desista e non avvii successivamente procedimenti giudiziali nei confronti del medico.

Altra comunicazione fondamentale è quella diretta alla Compagnia assicurativa che garantisce il sanitario per la responsabilità civile professionale, affinché possa essere aperto il sinistro quanto prima ed il medico non incorra nel rischio di prescrizione del suo diritto alla copertura assicurativa.

Qual è il ruolo dell’assicurazione per la responsabilità civile professionale che i sanitari e le strutture devono sottoscrivere?

L’art. 10, comma 2, Legge 24/2017 “Gelli-Bianco” introduce il duplice obbligo assicurativo della struttura sanitaria e dell’esercente professione sanitaria. In particolare dispone che:

  • tutti i soggetti potenzialmente responsabili siano garantiti da un’adeguata copertura assicurativa
  • favorire un più protetto esercizio della professione sanitaria
  • consentire ai terzi danneggiati di rivolgere le proprie richieste risarcitorie ad una “tasca capiente e vigilata”

In sostanza ha lo scopo di restituire una certa serenità agli operatori sanitari e, al contempo, tutelare il paziente.

Quali professionisti sanitari possono ricevere un addebito di responsabilità professionale?

La risposta è: qualunque professionista esercente la professione sanitaria

  1. Medico dipendente di struttura ospedaliera
  2. Medico libero professionista (o richiesta legata a sua attività da libero professionista)
  3. Medico di famiglia
  4. Specializzando

In caso di richiesta di risarcimento per malasanità, è fondamentale che un legale visioni le polizze sottoscritte dal medico nel corso del tempo. Questo serve ad individuare quella effettivamente incisa dal sinistro. Inoltre l’efficacia temporale delle polizze potrebbe non essere coincidente con quella del sinistro, ma essere collegata al momento nel quale è pervenuta la richiesta risarcitoria.

I rischi e le modalità di intervento variano nelle diverse casistiche e saranno oggetto di un successivo articolo di approfondimento.

A chi spetta l’onere probatorio?

Spetta sempre al paziente danneggiato dimostrare di aver subìto un danno, individuando le condotte colpose e del nesso di causa tra le stesse e le asserite menomazioni fisiche del paziente o con il decesso dello stesso.

L’iter però cambia a seconda che il medico sia dipendente di una struttura o eserciti (o sia nell’esercizio) della libera professione.

  • Nel primo caso, infatti, la responsabilità del medico ha una natura extracontrattuale per cui spetta al paziente-danneggiato, che agisca in giudizio nei suoi confronti, dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi: fatto illecito, evento dannoso, nesso di causalità, dolo o colpa. In breve non soltanto deve dimostrare la natura e l’entità della lesione subìta, ma anche il nesso causale tra la condotta e il danno, entro il più breve termine prescrizionale di cinque anni
  • Nel secondo caso, invece, la responsabilità del medico ha una natura contrattuale che comporta un onere probatorio anche in capo al medico che dovrà provare che il fatto dannoso non è avvenuto per causa allo stesso riconducibile. La prescrizione, in tal caso, è decennale.

Sono un medico e sono stato accusato di malasanità: cosa devo fare?

Per prima cosa è indispensabile rivolgersi il prima possibile a un avvocato esperto in medical malpracticee fornire al legale

  • tutta la documentazione disponibile sul caso
  • i documenti dell’assicurazione per la responsabilità civile professionale
  • una breve relazione sui fatti

cosicché l’avvocato possa procedere ad una replica e sottoponga il caso ad un medico – legale e ad uno specialista che potranno fornire ulteriori elementi utili.

Perché scegliere lo Studio legale Avvocato Serpetti

L’avvocato Serpetti ha acquisito una specifica competenza in tema di medical malpractice ed ha maturato una lunga esperienza nell’assistenza e nella consulenza, sia a favore di medici e strutture ospedaliere, che a favore di soggetti danneggiati, garantendo il massimo in termini di competenza, riservatezza e impegno. L’avvocato Serpetti, sin dal 2007, è relatore a convegni e congressi e tiene regolarmente corsi di formazione presso gli Ordini degli Avvocati di Lodi, di Como, di Piacenza e presso primarie Compagnie di assicurazioni. E’ inoltre componente del comitato scientifico delle associazioni “Medicina e Diritto” e “Responsabilità Sanitaria”.

Sul sito sono presenti rimandi a numerosi articoli scritti dall’Avvocato Serpetti in merito alla responsabilità professionale in ambito sanitario nonché numerose pubblicazioni specifiche

 

 

 

Crediti fotografici: Freepik Donna foto creata da wavebreakmedia_micro – it.freepik.com

Articoli recenti


Richiedi una consulenza all’Avv. Serpetti

Compila il form per richiedere la valutazione del tuo caso


    Continua a leggere

    responsabilità medica

    Responsabilità medica: come cambia in base al ruolo del professionista sanitario?

    Responsabilità medica: come cambia in base al ruolo del professionista sanitario?

    responsabilità medica

    La professione sanitaria può essere svolta in modalità differenti:

    1. Medico dipendente di struttura ospedaliera
    2. Medico libero professionista (o richiesta legata a sua attività da libero professionista)
    3. Medico di famiglia
    4. Specializzando

    Vediamo nel dettaglio come cambia la gestione della richiesta di risarcimento per colpa medica.

    Medico dipendente di una struttura ospedaliera

    Il paziente potrebbe richiedere il risarcimento direttamente al medico oppure alla struttura sanitaria presso cui il medico opera.
    Nel primo caso quindi il medico ha necessità di comunicare immediatamente il fatto alla direzione della struttura attraverso una comunicazione formale del proprio legale a tutela dei suoi diritti.
    Nel secondo caso è la struttura sanitaria stessa a risponde del danno nei confronti del paziente, ma il medico deve comunque lavorare con il proprio legale poiché potrebbe subire una rivalsa della struttura in caso di accertamento e risarcimento del danno astrattamente imputabile a colpa grave.
    Le polizze assicurative stipulate dal medico ricoprono un ruolo assolutamente fondamentale per comprendere la copertura economica in caso di richiesta risarcimento. Se vuoi saperne di più sulla questione assicurativa nella professione medica vai al paragrafo dedicato.

    Medico libero professionista (o richiesta legata a sua attività da libero professionista)

    In questo caso la situazione del medico è assimilabile alla prima casistica analizzata per il medico dipendente, con la variante che è tenuto ad informare la direzione sanitaria solamente se l’evento contestato si è verificato nei locali della struttura, pubblica o privata

    Medico di famiglia

    Il medico di medicina generale (MMG), o di famiglia, è di fatto un libero professionista che ha sottoscritto un contratto con il Servizio Sanitario Nazionale ed è una figura centrale per il paziente:

    • E’ responsabile dell’assistenza
    • E’ responsabile dell’erogazione di tutte le cure integrate e continuative di cui quest’ultimo ha bisogno
    • Valuta esigenze e cure tenendo sempre in considerazione il contesto familiare e culturale in cui il paziente vive.

    Come ogni professionista, è tenuto alla massima diligenza, tuttavia la conoscenza approfondita del paziente genera un ulteriore obbligazione a suo carico, in quanto in grado di riconoscere tempestivamente segni clinici o particolari situazioni personali del paziente (ad esempio: tossicodipendenza, alcolismo, tabagismo, patologie psichiatriche, disturbi alimentari, malattie croniche, ereditarie, abitudini pericolose per la salute, etc…) così da indirizzare il paziente verso gli approfondimenti clinici o diagnostici più appropriati.
    Proprio a causa di questo rapporto di vicinanza, il medico di famiglia è una figura che spesso viene chiamata in causa in prima persona per colpa medica, per questo motivo deve avvalersi di un avvocato di fiducia che possa prontamente replicare alle contestazioni mosse dal paziente o dai suoi familiari.

    Specializzando

    Per la legge, a tutti gli effetti, è responsabile degli eventi dannosi subiti dal paziente sottoposto alle sue cure, anche quale appartenente ad un’équipe (vedi paragrafo specifico su responsabilità medica d’Equipe).

    Equipe

    All’interno dell’équipe medica, si individuano due criteri di ripartizione della responsabilità

    • criterio orizzontale: fondato sulla “diversificazione delle competenze”, in base all’area di specializzazione di ciascun componente
    • un criterio verticale: fondato sulla necessità di un “coordinamento unitario dell’attività del gruppo” riferibile alla necessaria figura del capo dell’équipe.

    Il lavoro d’équipe si fonda sulla cooperazione fra più sanitari che intervengono – simultaneamente ovvero anche in tempi diversi – all’interno di un unico percorso diagnostico o terapeutico, perseguendo l’obiettivo comune della salute e della salvaguardia del paziente che vi sia sottoposto. E’ evidente come la condotta del singolo medico sia funzionalmente connessa a quella del resto dell’équipe.
    Le attività dell’équipe possono svolgersi in modo

    • sincrono, nel qual caso i sanitari operino congiuntamente e contemporaneamente (stesso luogo e stesso tempo)
    • diacronico, in tutti i casi in cui i sanitari operino in tempi differenti succedendosi nelle attività

    In entrambe le situazioni la legislatura prevede che ciascun medico operante del gruppo sia responsabile per l’errore proprio ma possa essere chiamato a rispondere assieme al collega qualora le circostanze fossero tali da far presagire/prevedere che abbia violato o stia violando una regola cautelare. Quanto indicato risulta valido anche in caso di rapporti sanitari di tipo gerarchico.

    In definitiva, in caso di esito negativo della diagnosi/terapia e/o intervento chirurgico svolto in équipe, l’attribuzione di responsabilità in capo a ciascun componente può derivare non solo dalla violazione delle leges artis relative al “proprio” ambito di competenza e specializzazione, ma anche dalla mancata osservanza di un più ampio “obbligo di vigilanza e controllo” sull’operato degli altri membri.

    L’importanza delle polizze assicurative nelle professioni mediche

    In tutte le casistiche sopra descritte è indispensabile che il medico si affidi al legale per la valutazione della propria polizza assicurativa, al fine di avere una risposta preliminare alla domanda “con quali soldi avverrà il risarcimento?”.
    I medici dipendenti di strutture sanitarie, ad esempio, hanno una copertura assicurativa per la responsabilità civile fornita dal datore di lavoro in forza del CCNL. Spesso però questa non basta perché non prevede quasi mai il risarcimento in caso di danni da colpa grave e, in caso di rivalsa della struttura sanitaria è fondamentale possedere una adeguata copertura assicurativa
    E’ quindi indispensabile per il professionista in ambito sanitario possedere:

    • Una RC professionale in grado di tutelare il suo patrimonio da richieste di risarcimento danni relative alla propria attività professionale come previsto dalla legge ma anche, in base ai casi, per danni subiti o causati da collaboratori o dipendenti, subiti da clienti, in sala d’aspetto o nello studio.
    • Una RC per colpa grave per tutelare il suo patrimonio in caso di rivalsa della Struttura sanitaria.

    In caso di richiesta di risarcimento, il medico deve sottoporre al legale, immediatamente interpellato, le polizze assicurative per la responsabilità civile professionale sottoscritte (preferibilmente quella riferibile all’anno del sinistro e quella relativa all’annualità in corso) oltre alla documentazione clinica afferente al caso e una breve relazione sull’accaduto.

    Perché scegliere le Studio Legale Serpetti

    Lo Studio Legale Avvocato Serpetti sito in Milano è specializzato nella difesa dei medici accusati di malasanità o che abbiamo ricevuto una richiesta di risarcimento per colpa medica.
    Nel lungo periodo di attività ha stretto legami con medici di varie specializzazioni che potranno visionare la documentazione fornita al fine di valutare la legittimità della richiesta e supportare il medico nel percorso seguente, partendo dalla comunicazione alla struttura Sanitaria dell’avvenuta richiesta e verso il richiedente.
    Se sei un medico e hai già ricevuto una richiesta di risarcimento o sospetti che possa venirti recapitata tale richiesta, non aspettare che la situazione evolva, ma rivolgiti immediatamente allo Studio Legale Avvocato Serpetti per una valutazione preliminare gratuita della documentazione (medica e assicurativa) e verificare la tutela del tuo patrimonio in caso di esito infausto.

     

     

     

    Crediti fotografici: Freepik Woman vector created by macrovector – www.freepik.com

    Articoli recenti


    Richiedi una consulenza all’Avv. Serpetti

    Compila il form per richiedere la valutazione del tuo caso


      Continua a leggere

      danni da parto

      Malasanità in sala parto: chi può richiedere il risarcimento e quando

      Malasanità in sala parto: chi può richiedere il risarcimento e quando

      danni da parto

      I casi di Malasanità in sala parto coinvolgono ogni anno migliaia di famiglie e neonati trasformando uno dei momenti più felici in un incubo con ripercussioni spesso molto pesanti negli anni a venire. E purtroppo le statistiche dicono che i neonati e le famiglie coinvolte in questi tragici eventi sono in continuo aumento! Come riporta una recente analisi di un’importante Compagnia Assicurativa, solo in Italia sono migliaia i risarcimenti riconosciuti alle vittime.
      Quali tipologie di danni da parto possono verificarsi?
      Si parla di danno da parto quando coinvolge
      Il nascituro: che a causa di scelte errate dei medici può nascere con lesioni altamente invalidanti o addirittura morire
      La neo-mamma che a suo volta può riportare lesioni fisiche (momentanee o permanenti) o psicologiche fino anche alla morte.
      Alcuni esempi di danni da parto sono

      • Ipossia fetale (neonato)
      • Asfissia (neonato)
      • Paralisi (neonato)
      • Fratture (neonato)
      • Lesioni da ventosa o forcipe (neonato)
      • Ischemie (neonato e madre)
      • Emorragie (neonato e madre)
      • Infezioni (neonato e madre)
      • Futura infertilità (madre)

      E’ utile specificare che la tanto discussa Violenza ostetrica non rientra nei danni da parto e al momento non dà diritto ad alcun risarcimento, a meno che per causa diretta accertata la madre non abbia ripercussioni psicologiche o fisiche.

      Quali figure sanitarie possono essere accusate di malasanità in sala parto?

      Le principali figure sanitarie sono

      • Il medico ostetrico
      • Il medico ginecologo (che può rapportarsi con la futura mamma anche prima del momento del parto e può quindi mal consigliare i genitori o mal gestire i 9 mesi di gestazione – Es.: problema di errate diagnosi fetali o volontaria omissione di informazioni sul nascituro per evitare l’interruzione di gravidanza)
      • L’ostetrica che è la figura paramedica che assiste la futura mamma in caso di parto apparentemente senza complicazioni.

      Il parto è infatti un evento naturale ma spesso può presentare complicanze impreviste e l’ostetrica deve riconoscere quando è il momento di richiedere l’intervento del medico ostetrico prima che sia troppo tardi.

      Quando ci sono i presupposti per un risarcimento per danni da parto?

      I progressi in campo scientifico hanno permesso di sviluppare pratiche e tecnologie che permettono di monitorare e prevenire problematiche che potrebbero verificarsi. Dietro ogni strumentazione esiste comunque sempre la discrezione di un medico, che è umano e per sua natura può commettere errori. Il problema è che scelte errate dei medici possono causare danni irreparabili.
      Le linee guida sanitarie dettano protocolli accurati da seguirsi nei differenti casi. L’attenersi alle linee guida però esime il medico solo dalla responsabilità penale. La responsabilità civile richiede invece che il medico abbia agito secondo coscienza, in base alle conoscenze scientifiche più attuali e abbia mantenuto una condotta adeguata al caso particolare.

      Chi viene risarcito per un errore medico durante il parto?

      Se il danno da errore medico ha causato la morte del neonato vengono risarciti i famigliari, se il neonato ha conseguito gravi danni ma è sopravvissuto, vengono rimborsati sia i parenti sia il bambino.
      In particolare, in caso di grave disabilità derivata da un danno da parto, le famiglie potranno contare su congruo risarcimento che consentirà loro di affrontare non solo le spese mediche necessarie per far fronte alla precaria condizione di salute del bambino e alla sua assistenza, ma anche le spese di adeguamento dell’abitazione o per l’acquisto di ausilii.

      Ti supportiamo nella tua richiesta di risarcimento per danni da parto

      Lo Studio Legale Serpetti unisce un network di Avvocati e Medici Legali che conoscono molto bene le dinamiche delle compagnie assicurative, ed offrono le loro competenze di esperti del settore legale e medico al fine di gestire e conseguire il giusto risarcimento per la vittima di danno da parto e dei suoi familiari.

       

       

       

      Crediti fotografici: Freepik Kids photo created by serhii_bobyk – www.freepik.com

      Articoli recenti


      Richiedi una consulenza all’Avv. Serpetti

      Compila il form per richiedere la valutazione del tuo caso


        Continua a leggere

        danno da nascita indesiderata

        Danno da nascita indesiderata

        Danno da nascita indesiderata

        danno da nascita indesiderata

        La gravidanza ed il parto rimangono anche ai giorni nostri fasi critiche per la salute della madre e del feto. Un errore medico potrebbe infatti avere conseguenze dannose sull’integrità psicofisica della gestante e del bambino ed espone i responsabili al risarcimento dei danni cagionati a tutti i soggetti vittime dirette e indirette.

        Quando l’errore medico al momento del parto procura un danno alla madre o al nascituro che – diversamente – sarebbe nato sano, si parla di danno da parto. Il risarcimento del danno in questi casi segue quanto indicato nel precedente articolo “Malasanità in sala parto: chi può richiedere il risarcimento e quando”.

        Si parla invece di danno da nascita indesiderata quando, per vari motivi, i genitori non hanno ricevuto informazioni appropriate in merito alla situazione sanitaria o all’integrità psicofisica del nascituro, impedendo alla madre l’opzione di interrompere la gravidanza ed evitare la nascita.

        Danno da nascita indesiderata: in quali situazioni può verificarsi

        Ci sono due presupposti principali

        • il bambino sia nato con delle rilevanti malformazioni che lo rendono disabile a diversi livelli
        • la madre abbia espresso in modo diretto o indiretto la volontà di interrompere la gravidanza davanti a una diagnosi di feto con gravi malformazioni.

        Il danno da nascita indesiderata – conosciuto, nel dibattito internazionale, anche come "wrongful life" – si configura quando alla gestante viene impedito di scegliere se portare avanti la gravidanza nonostante le malformazioni del feto perchè

        • Un errore nell’interpretazione degli esami clinici effettuati durante la gestazione non ha evidenziato le patologie e malformazioni a carico del feto
        • Il medico non ha informato correttamente la gestante della possibilità di approfondimenti diagnostici per stabilire lo stato del feto o l’ha dissuasa a portarli avanti entro i termini utili per l’eventuale aborto
        • Il medico ha deliberatamente nascosto lo stato di salute del feto alla madre che davanti alla diagnosi avrebbe scelto l’aborto professando la sua obiezione di coscienza.
        • L’aborto praticato non è andato a buon fine e la gravidanza è stata portata a termine, ma l’intervento fatto ha determinato la nascita di un bambino con disabilità

        Responsabilità medica da nascita indesiderata: l’onere della prova

        Nei casi sopra indicati si configura per il sanitario la possibile richiesta di risarcimento il reato per danno da nascita indesiderata.

        La prima persona chiamata a dimostrare i presupposti per un risarcimento è la madre. La neo-mamma ha l’onere di provare la volontà di interrompere la gravidanza ove adeguatamente informata. L’onere può essere assolto dalla donna anche in via presuntiva, nei casi in cui lei stessa abbia fatto richiesta di esami ed analisi specifiche volte a escludere patologie del feto o abbia precedente manifestato propositi abortivi in caso di malformazioni.

        A questo punto spetta al medico l’onere di dimostrare

        • di avere assolto all’obbligo di informazione degli esami diagnostici effettuabili preventivamente per conoscere patologie fetali, idonee ad orientare la scelta tra l’interruzione o la prosecuzione della gravidanza
        • di non avere avuto elementi per diagnosticare la malformazione entro i termini indicati per l’aborto volontario.

        Qualora infatti solo le analisi effettuate dopo il terzo mese di gravidanza avessero reso evidenti le patologie del feto, non sarebbe stato comunque più possibile per la legge italiana praticare l’aborto volontario. In questi casi si parla infatti di aborto terapeutico che richiede però la difficile dimostrazione del reale pericolo psico-fisico per la donna a portare a termine la gravidanza.

        Risarcimento danno da nascita indesiderata: a chi spetta e per cosa

        Iniziamo col dire che il nascituro non riceve risarcimento. In capo al minore nato disabile non sussiste infatti il diritto a non nascere se non sano. E’ quanto stabilito dalla Suprema Corte di cassazione al termine di un intenso dibattito dottrinale e giurisprudenziale svoltosi negli ultimi quindici anni, peraltro non scevro di venature metagiuridiche e ideologiche. In sostanza la nascita di una vita, ancorché sia più o meno gravemente malformata, non costituisce, di per sé, un danno da risarcire.

        Diversa è la posizione dei genitori e degli altri aventi causa. In particolare la madre, il padre ed eventuali fratelli nati precedentemente al fratellino malformato, si trovano a dover subire, in conseguenza della nascita – sempre che sia frutto di errore ed omissione da parte medico – stravolgimenti radicali della propria esistenza che sono oggetto di tutela giudiziaria e determinano il risarcimento dei danni

        Vengono risarciti:

        • il danno patrimoniale, quale, ad esempio, le spese necessarie per il mantenimento e l’assistenza del disabile, l’adeguamento domotico alle sue eventuali esigenze di mobilità, gli esborsi necessari per terapie riabilitative, fisioterapiche, farmacologiche o medico-chirurgiche.
        • il danno non patrimoniale (es: morale, biologico, esistenziale) potrà essere riconosciuto ai medesimi soggetti in risarcimento per la sofferenza ed il disagio patito a causa di una nascita che essi avrebbero voluto evitare, se fossero stati tempestivamente edotti, nel corso della gravidanza, della malformazione del nascituro.

        Ti supportiamo nella tua richiesta di risarcimento per danni da parto

        Lo Studio Legale Serpetti unisce un network di Avvocati e Medici Legali che conoscono molto bene le dinamiche delle compagnie assicurative, ed offrono le loro competenze di esperti del settore legale e medico al fine di gestire e conseguire il giusto risarcimento per danno da nascita indesiderata.

         

         

         

        Crediti fotografici: Freepik Baby photo created by onlyyouqj – www.freepik.com

        Articoli recenti


        Richiedi una consulenza all’Avv. Serpetti

        Compila il form per richiedere la valutazione del tuo caso


          Continua a leggere

          risarcimento danno chirurgia estetica

          Danni da (mala)chirurgia estetica: quando e come ottenere il risarcimento

          Danni da (mala)chirurgia estetica: quando e come ottenere il risarcimento

          risarcimento danno chirurgia estetica

          Nel 2020 l’Italia si è classificata al quinto posto nel mondo per numero di interventi di medicina estetica (*) e, inevitabilmente, risulta molto elevato anche il numero degli insuccessi chirurgici.

          L’insoddisfazione del paziente è tanto maggiore quanto più è grande il desiderio di veder risolto il proprio disturbo estetico, e questo porta spesso alla richiesta di un risarcimento, utile per eseguire un intervento riparatore o per recuperare il denaro del costoso intervento.

          Un risultato differente da quello sperato però è solo la migliore delle ipotesi in caso di intervento di chirurgia estetica mal eseguito!
          In altri casi l’esito potrebbe essere un peggioramento della propria immagine, una diminuzione di funzionalità o, nei casi estremi, anche la morte.

          Medicina estetica e obbligo di risultato

          I presupposti per cui un paziente si rivolge a un medico estetico sono molto differenti rispetto a quelli per cui normalmente ci si affida alle competenze di altri medici specialisti.

          Nel secondo caso infatti il medico è chiamato a prestare cure al paziente senza le quali la sua vita sarebbe di gran lunga peggiore o addirittura più breve. Il medico quindi si deve impegnare con ogni mezzo, con perizia e nel rispetto delle linee guida scientifiche a conseguire il bene del paziente senza però garantirgli un esito favorevole.

          Nel caso della medicina estetica invece il paziente si rivolge al medico per ottenere un risultato di tipo estetico; il medico deve quindi operare garantendo che la sua prestazione permetta al paziente di raggiungere i risultati desiderati, fatto salvo casi fortuiti o di forza maggiore non dipendenti dalla diligenza del medico. Ecco perché nella medicina estetica si parla di obbligo di risultato.

          Consenso informato 

          Il paziente deve quindi avere una richiesta precisa dei risultati che si vogliono ottenere ed è compito del chirurgo prospettare (e chiarire) il risultato che è possibile garantire, completo di tutte le indicazioni su

          • Controindicazioni
          • Esiti cicatriziali
          • Possibili complicazioni
          • Andamento del postoperatorio

          Pertanto, anche laddove il medico abbia eseguito a regola d’arte ed in maniera corretta l’intervento di chirurgia estetica, il mancato adempimento da parte dello stesso e/o della struttura sanitaria del consenso informato, verrà a costituire autonoma fonte di responsabilità risarcitoria.

          Risarcimento da danno estetico: i fattori da tenere in considerazione

          Dopo l’accertamento di una effettiva responsabilità del chirurgo, occorre valutare i danni conseguenti l’intervento di chirurgia estetica per stabilire il risarcimento.

          I fattori da detenere in considerazione sono molteplici:

          1. Inadempimento del medico: se dall’analisi della documentazione risultasse che l’intervento non è stato eseguito nel modo corretto, il paziente avrebbe diritto alla restituzione dell’intero importo corrisposto
          2. Danno estetico (cicatrici, perdita temporanea o permanente di sensibilità alla zona trattata, lesioni permanenti) rivalutato anche in base all’età e alla professione del paziente
          3. Danno psicologico derivante dal doversi adattare a una situazione estetica peggiorata o danneggiata

          Tutti questi fattori dovranno essere accertati e con una perizia medico-legale, ed è quindi fondamentale che il paziente consegni allo Studio di avvocati incaricato di seguire il suo caso tutta la documentazione in suo possesso.

          Più specificatamente:

          • Esami e esiti visite pre -intervento
          • Documenti di consenso firmati
          • Cartella clinica post-intervento
          • Anamnesi ed esami post intervento
          • Fatture e ricevute di costi sostenuti per la propria salute o per un intervento riparatore

          Perché scegliere lo Studio legale Serpetti

          Se ritieni che un intervento non ti abbia portato il risultato sperato, e ti trovi nel bel mezzo di un caso di risarcimento danni da chirurgia estetica, richiedi una valutazione del tuo caso allo Studio legale Serpetti.

          Lo Studio legale Serpetti, da oltre quindici anni, si occupa di contenzioso in materia di errore medico e, nel corso del tempo, ha acquisito una specifica esperienza e competenza nelle controversie che riguardano la chirurgia plastica, estetica e ricostruttiva.

          Lo Studio Legale Serpetti dispone infatti di qualificatissimi consulenti specialistici che sapranno individuare l’errore, se errore vi è stato, ed indicare i costi per il ripristino dell’armonia del corpo o per la correzione dell’inestetismo frutto di errore medico

          (*) Fonte: International Society of Aesthetic Plastic Surgery (Isaps)

           

           

           

          Crediti fotografici: Freepik Donna foto creata da nensuria – it.freepik.com

          Articoli recenti


          Richiedi una consulenza all’Avv. Serpetti

          Compila il form per richiedere la valutazione del tuo caso


            Continua a leggere

            risarcimento danno encefalopatia

            Danno da parto: più di un milione di neonati all’anno colpiti da encefalopatia ipossico ischemica

            Danno da parto: più di un milione di neonati all’anno colpiti da encefalopatia ipossico ischemica

            risarcimento danno encefalopatia

            Il parto rappresenta una fase estremamente complessa per la partoriente e per il bambino che deve passare dalla placenta – fonte di ossigeno e nutrimento – all’uso dei polmoni e del cuore per respirare ed ossigenare il sangue.
            Questo passaggio è delicatissimo, poiché possono verificarsi numerosi eventi avversi che, impedendo il naturale avvio dell’attività respiratoria, possono generare danni cerebrali nel neonato per mancanza di ossigeno.

            Quali conseguenze vanno valutate per un risarcimento da errore medico in sala parto?

            Tanto più è prolungata la carenza di ossigeno, tanto maggiore sarà il danno permanente, cognitivo e motorio, che il bambino subirà e che, purtroppo, ne condizionerà inesorabilmente il resto della vita.

            I danni più frequenti che conseguono all’encefalopatia ipossico ischemica nel neonato sono

            • paralisi cerebrali
            • disabilità di vario tipo e gravità
            • ritardi mentali

            Il nucleo familiare ne esce totalmente destabilizzato e dovrà, per tutta la vita, occuparsi delle dolorose e costose cure necessarie al loro piccolo.

            Il bambino vittima di encefalopatia ipossico ischemica avrà infatti necessità di molteplici presidi assistenziali (macchinari per la respirazione, personale specializzato per l’assistenza continua, figure di supporto psicomotorio e linguistico) che, per molte famiglie, possono rappresentare costi insostenibili

            Danni da errore medico: è possibile prevenire l’encefalopatia ipossico ischemica o limitarne i danni?

            In via preventiva è fondamentale un attento monitoraggio delle condizioni cliniche della madre e del nascituro. Questa è una buona prassi per prevenire tutti i tipi di danni da parto possibili causati dalla carenza o assenza di ossigeno al cervello del neonato.

            In caso di evento avverso, è fondamentale che in sala parto siano presenti un medico specialista neonatologo e un medico rianimatore, affinché possano fornire immediatamente le migliori terapie per eliminare o ridurre le conseguenze dannose di una asfissia cerebrale.

            Le terapie intensive neonatali possono assicurare trattamenti opportuni nel trattamento dell’encefalopatia ipossico ischemica nel neonato, tuttavia, in Italia centinaia di migliaia di bambini, ogni anno, riportano gravissimi danni permanenti connessi a carenze strutturali ospedaliere o per comportamenti non appropriati dei sanitari

            Ti supportiamo nella tua richiesta di risarcimento per danni da parto

            Se sei stato vittima di un caso di malasanità in sala parto, lo Studio Legale Serpetti può fornirti assistenza legale affiancandoti sul piano giuridico mediante un’attenta analisi medico-legale e medico-specialistico del caso grazie al suo network di Avvocati e Medici Legali.

            L’encefalopatia ipossico ischemica è un evento di massima gravità e, per accertarne eventuali responsabilità, è infatti indispensabile una verifica, attenta e multispecialistica, delle cartelle cliniche del bambino e della madre.

            Purtroppo, nessuno è in grado di restituire la salute a tuo figlio, che sarà segnato per sempre da una gravissima disabilità, tuttavia lo Studio Legale Serpetti farà di tutto per assicurarti il giusto risarcimento quando risulti accertata la negligenza dei sanitari nella determinazione dell’encefalopatia ipossico ischemica e delle sue drammatiche conseguenze.

            Poter contare su un congruo risarcimento ti consentirà di affrontare le sfide che questa avversità comporta con maggiore serenità, potendoti dedicare pienamente alle cure del piccolo, senza l’angoscia di non poter far fronte alle ingentissime spese necessarie per la sua assistenza anche quando, in un lontano futuro, non sarà più presente per lui.

             

             

             

            Crediti fotografici: Freepik Business photo created by freepik – www.freepik.com

            Articoli recenti


            Richiedi una consulenza all’Avv. Serpetti

            Compila il form per richiedere la valutazione del tuo caso


              Continua a leggere

              errore medico chirurgia estetica

              Complicazione o errore medico in chirurgia estetica? La responsabilità del chirurgo estetico

              Complicazione o errore medico in chirurgia estetica? La responsabilità del chirurgo estetico

              errore medico chirurgia estetica

              Le procedure di tipo estetico si dividono in due macro-gruppi:

              • i trattamenti estetici che non prevedono un intervento chirurgico come iniezioni di botulino, il peeling chimico ed i trattamenti all’acido ialuronico
              • gli interventi estetici ovvero vere e proprie operazioni chirurgiche più o meno invasive come mastoplastica, rinoplastica, liposuzione…

              Escludiamo da questa trattazione gli interventi del chirurgo plastico a scopo ricostruttivo ad esempio in seguito a un incidente o una malattia; contempleremo solo la responsabilità del chirurgo estetico nel caso di interventi di tipo voluttuario del paziente.

              La prima regola è che anche i trattamenti estetici devono essere

              • praticati da un medico specializzato in medicina estetica e non da un estetista
              • presso ambulatori medici autorizzati.

              Solo queste premesse possono infatti assicurare al paziente una limitazione delle complicazioni e un pronto intervento nel malaugurato caso queste sopraggiungano.
              Praticare trattamenti estetici senza essere laureati in medicina con specializzazione in medicina estetica e/o eseguirli presso ambulatori non autorizzati costituiscono atti illegali perseguibili, indipendentemente dal risultato ottenuto.

              Capita a volte che, nonostante le corrette premesse, un trattamento o un intervento chirurgico non abbia l’esito sperato o abbiano addirittura un esito peggiorativo o funesto.

              Se sei stato vittima di danni in seguito a trattamenti o interventi estetici ti consiglio di leggere l’articolo a te dedicato “Danni da (mala)chirurgia estetica: quando e come ottenere il risarcimento“

              Responsabilità del chirurgo estetico: a chi spetta l’onere della prova

              Come abbiamo meglio descritto in un precedente articolo, il paziente che

              • non è soddisfatto dell’intervento di chirurgia estetica
              • ha conseguito danni in seguito a un intervento di medicina estetica

              deve presentare al suo avvocato e mettere al vaglio del medico legale tutta la documentazione in suo possesso per dimostrare una correlazione tra il danno subito e un errore del medico che ha eseguito l’intervento.

              Una volta stabilita l’esistenza del nesso, sarà a carico del sanitario provare

              • la correttezza del suo operato, secondo i criteri di diligenza, prudenza e perizia
              • di avere chiarito in modo esaustivo al paziente gli effettivi risultati raggiungibili (non sempre quelli sperati) e di averlo reso edotto delle possibili complicazioni.

              Il punto chiave che distingue però gli interventi di chirurgia estetica voluttuaria rispetto agli altri tipi di interventi chirurgici è infatti l’obbligazione di risultato che è parte integrante del contratto medico-paziente.

              L’importanza del modulo di consenso informato nella responsabilità del chirurgo estetico

              Sono sempre più frequenti i casi di responsabilità dovuta a difetto di informazione del paziente sui possibili esiti dell’intervento e sugli eventuali rischi ad esso inerenti.
              Diventa pertanto fondamentale per il chirurgo estetico dotarsi di un modulo di consenso informato esaustivo, possibilmente personalizzato sul caso specifico del paziente e comprendente tutto quanto esposto nel corso delle visite precedenti.

              Il consenso informato dovrà contenere informazioni

              • Le condizioni inziali del paziente
              • La terapia – tipo di intervento – gestione del post intervento proposta (compresi eventuali farmaci da assumere, supporti, cura della ferita…)
              • I reali risultati prospettati al paziente (con eventuali indicazioni su cosa non otterrà)
              • Le complicazioni comuni al tipo di intervento
              • Le complicazioni particolari in base allo stato del paziente (comprese le caratteristiche tissutali delle pazienti – molto diverse da un soggetto all’altro-, lo stile di vita e la potenzialità soggettiva a subire traumi)

              Il tutto in modo chiaro e comprensibile.

              L’assicurazione per i professionisti sanitari non deve mai mancare

              Il chirurgo plastico chiamato ad affrontare una causa per colpa medica per danni da chirurgia estetica deve per prima cosa informarsi sulla copertura della sua assicurazione sottoponendo le polizze al legale che deve essere immediatamente interpellato.

              Ricordiamo che le polizze necessarie dipendono in parte dal tipo di ruolo ricoperto, ma in generale sia che si operi come libero professionista sia presso struttura sanitaria ecco due indicazioni fondamentali:

              • RC professionale in grado di tutelare il suo patrimonio da richieste di risarcimento danni relative alla propria attività professionale
              • RC per colpa grave per tutelare il suo patrimonio in caso di rivalsa della Struttura sanitaria per conto di cui eventualmente opera.

              Sei un chirurgo estetico a cui è stato chiesto un risarcimento danni? Contatta lo Studio Legale Serpetti

              Lo Studio Legale Serpetti offre l’analisi gratuita del caso che verrà svolta da medici – legali e da medici specialisti in chirurgia plastica, estetica e ricostruttiva. Richieda subito un appuntamento!

              Se desidera approfondire l’argomento, troverà moltissime informazioni in merito alla responsabilità civile del chirurgo plastico ed estetico nella pubblicazione UTET 2019 – La responsabilità medica – Guida operativa alla riforma Gelli Bianco. Inquadramento, profili civili e penali, assicurazione, procedimento stragiudiziale e giudiziale, casistica – Dettagli

               

               

               

              Crediti fotografici: Freepik Woman photo created by nensuria – www.freepik.com

              Articoli recenti


              Richiedi una consulenza all’Avv. Serpetti

              Compila il form per richiedere la valutazione del tuo caso


                Continua a leggere

                violazione diritto aborto terapeutico

                Il bambino è nato con una malformazione: c’è stata violazione del diritto all’aborto terapeutico?

                Il bambino è nato con una malformazione: c’è stata violazione del diritto all’aborto terapeutico?

                violazione diritto aborto terapeutico

                In Italia l’aborto terapeutico è consentito oltre il 90° giorno di gravidanza se c’è pericolo di malformazioni del feto.

                Nello specifico l’art. 6, comma 1, lett. b) della L. 22 maggio 1978 n. 194 determina che in presenza di:

                • accertate e rilevanti malformazioni del feto
                • processi patologici che possono provocare, con apprezzabile grado di probabilità, rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro

                che possono portare a un danno alla salute fisica e psichica della futura madre, la stessa – adeguatamente informata dei rischi – possa richiedere di abortire oltre i termini di legge (90 giorni)

                Questo implica l’obbligo da parte del medico di informare la gestante circa i rischi correlati al processo patologico in atto e le sue eventuali potenzialità lesive del feto. In questo modo la madre ha un quadro completo della situazione attuale e dei suoi possibili sviluppi e può così effettuare una scelta consapevole.

                In quali casi il medico è ritenuto responsabile per i danni conseguiti alla mancata interruzione della gravidanza?

                Qualora si accertasse che la malformazione o il processo patologico erano diagnosticabili per tempo, la madre potrebbe avere diritto a un risarcimento poiché vittima di una errata od omessa informazione.
                Questo passaggio è importante perché nel caso in cui la patologia fetale non fosse diagnosticabile neanche in forma dubitativa o di sospetto clinico non si può parlare di errore medico, condizione alla base del risarcimento.
                Inoltre, per poter essere risarcita, la donna deve provare in giudizio che, se avesse conosciuto i rischi di malformazioni fetali, avrebbe fatto ricorso all’interruzione della gravidanza a fronte di un pregiudizio grave per la sua salute psichica o fisica.

                In cosa consiste il risarcimento e chi ne ha diritto?

                L’ammontare del risarcimento parte dalla valutazione di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi. Questo significa che si terrà conto della sofferenza e del costo di sostenere la vita con un figlio dai bisogni speciali.

                La richiesta di risarcimento può essere fatta dai genitori e dai nonni.

                Ti supportiamo nella tua richiesta di risarcimento per violazione del diritto all’aborto terapeutico

                Se sei appena diventata madre di un bimbo portatore di una malformazione? Sospetti che il medico ginecologo abbia ignorato, per errore, una patologia del feto negandoti così l’opportunità di esercitare il diritto all’aborto terapeutico? Noi possiamo aiutarti!

                Lo Studio Legale Serpetti può fornirti assistenza legale affiancandoti sul piano giuridico mediante un’attenta analisi medico-legale e medico-specialistico del caso grazie al suo network di Avvocati e Medici Legali al fine di evidenziare l’errore o omissione da parte del medico e procedere con la richiesta di risarcimento.

                Articoli recenti


                Richiedi una consulenza all’Avv. Serpetti

                Compila il form per richiedere la valutazione del tuo caso


                  Continua a leggere

                  Danno da morte del congiunto: chi può chiedere il risarcimento?

                  Danno da morte del congiunto: chi può chiedere il risarcimento?

                  danno da morte del congiunto

                  Con il termine “danno da morte del congiunto” (altresì noto con il termine “danno da lesione del rapporto parentale o da lesione del vincolo familiare”) si fa riferimento a tutte le situazioni in cui una persona perde la vita a causa della condotta illecita di un’altra persona.

                  In questo caso la giurisprudenza afferma che i familiari “stretti” della persona deceduta hanno diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale. Infatti, la morte del congiunto lede il diritto all’intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare nucleare.

                  In base a quanto stabilito dall’art. 29 della Costituzione, per “famiglia nucleare” si intende quella composta da coniuge, genitori e figli.

                  Affinché, invece, possa ritenersi leso il rapporto parentale di soggetti al di fuori di tale nucleo (nonni, nipoti, genero, nuora), la giurisprudenza riteneva generalmente necessario il rapporto di convivenza, quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità dei rapporti parentali.

                  La convivenza è una condizione ancora necessaria per il risarcimento di danno da morte del congiunto?

                  L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 8218/2021 si è pronunciata favorevolmente sul risarcimento del danno parentale in capo a congiunti (nella fattispecie i nipoti), anche se non conviventi con il danneggiato.

                  In particolare, la Suprema Corte ha rilevato che la convivenza non può costituire elemento di discrimine, poiché possono ipotizzarsi

                  • convivenze non fondate su vincoli affettivi, ma determinate da necessità economiche, egoismi o altro;
                  • ‘non convivenze’ determinate da esigenze di studio o di lavoro o non necessitate da bisogni assistenziali e di cura
                  • ‘non convivenze’ ma che non implicano, di per sé, carenza di intensi rapporti affettivi o difetto di relazioni di reciproca solidarietà

                  Ecco, quindi, che anche persone al di fuori del nucleo familiare possono patire la perdita e richiedere un equo risarcimento per il danno subito. Devono però provare, in concreto, l’esistenza di rapporti costanti e caratterizzati da reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto non convivente.

                  La convivenza, dunque, costituisce solo un elemento probatorio utile, unitamente ad altri elementi, a dimostrare l’ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti ed a determinare il quantum debeatur.

                  Come viene calcolata l’entità del danno da lesione del rapporto parentale?

                  Il rapporto di parentela tra il defunto e la vittima (chi richiede il risarcimento) è il primo fattore ad incidere sulla quantificazione del risarcimento.
                  La progressione di riferimento è coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino.
                  La Suprema Corte, infatti, menziona il precedente di Cass. n. 28989/2019 e ricomprende il legame parentale tra zio e nipote quale circostanza limite in cui prendere in esame un risarcimento all’interno della famiglia.

                  Al contempo, però, rimanere aperta alla libera dimostrazione di rapporti consistenti e apprezzabili dal punto di vista effettivo anche per legami parentali più lontani o non menzionati (come, ad esempio, l’affetto per i figli del coniuge o del convivente)

                  Altri fattori determinanti sono

                  • L’età del defunto e l’età della vittima: tanto più giovani sono entrambi, tanto più elevato sarà il risarcimento
                  • La convivenza con il defunto
                  • La presenza di altri familiari conviventi o non conviventi che permettano alla vittima di non essere rimasta sola al mondo.

                  Ti supportiamo nella tua richiesta di risarcimento per danno da morte del congiunto?

                  Lo Studio Legale Serpetti offre le sue competenze di esperti del settore legale al fine di aiutarti a gestire e conseguire il giusto risarcimento per danno da morte.

                  Richiedi un consulto per valutare insieme la documentazione e prevedere il possibile risarcimento.

                   

                  Crediti fotografici: Freepik Coffee photo created by gpointstudio – www.freepik.com

                  Articoli recenti


                  Richiedi una consulenza all’Avv. Serpetti

                  Compila il form per richiedere la valutazione del tuo caso


                    Continua a leggere

                    risarcimento danni da colpa medica

                    Malasanità: risarcimento danni da colpa medica

                    Malasanità: risarcimento danni da colpa medica

                    risarcimento danni da colpa medica

                    Con il termine Malasanità (o mala praxis divenuta poi malpractice) si indicano tutta una serie di situazioni in cui si ravvisa una carenza nelle prestazioni dei servizi professionali in ambito sanitario che possono causare un danno o un disagio ai pazienti in modo diretto o indiretto.
                    Ciò non significa che in tutti i casi sia possibile richiedere un risarcimento danni da malasanità, ma occorre fare una preliminare distinzione.
                    Spesso, infatti, si parla di malasanità anche in riferimento a situazioni quali:

                    • Tempi troppo lunghi per un esame diagnostico o un intervento tramite la sanità pubblica
                    • Attività illecite in ambito sanitario da parte di funzionari o anche medici
                    • Assenteismo del personale medico
                    • Maleducazione e assenza di empatia verso i malati e i loro familiari

                    In tutti i casi sopra indicati non ci sono i presupposti per una richiesta di risarcimento, essi rientrano in casistiche definibili genericamente come mala gestio della sanità o meri disagi che possono, eventualmente, essere segnalati all’URP della struttura.

                    Risarcimento danni per malasanità: quando è possibile richiederlo?

                    Le uniche situazioni di malasanità che possono dare diritto a un risarcimento sono quelle in cui si verifica:

                    • Errore medico
                    • Prestazione di cure o pratiche cliniche superflue, inutili o dannose
                    • Prestazioni mediche in assenza di consenso informato

                    Errore medico

                    In via esemplificativa, si intende per errore medico:

                    • Somministrazione errata di un farmaco
                    • Errata prescrizione terapeutica
                    • Dimenticanza di un corpo estranio nel paziente
                    • Intervento sulla parte errata del corpo (es,: rimozione del rene destro invece di quello sinistro)
                    • Diagnosi tardiva o incompleta o errata od omessa

                    Prestazione di cure o pratiche cliniche superflue, inutili o dannose

                    In via esemplificativa, si intende per prestazione di cure o pratiche cliniche superflue, inutili o dannose

                    • Interventi chirurgici non necessari
                    • Farmaci somministrati senza giustificazione

                    Risulta evidente che la colpa medica può essere ascritta a una condotta commissiva o a una condotta omissiva: nel primo caso (condotta commissiva) il medico mediante la sua azione errata ha causato il danno al paziente; nel secondo caso (condotta omissiva) il medico non interviene – non somministra un farmaco, non interviene chirurgicamente, non prescrive indagini diagnostiche sulla base di quelle che sono le linee guida della gestione della patologia stessa – causando un danno o amplificando i danni al paziente.
                    Affinchè sia possibile effettuare una richiesta di risarcimento è indispensabile dimostrare la responsabilità del medico mediante la dimostrazione del nesso di causalità tra la condotta del medico (commissiva od omissiva) e il danno subito dal paziente stesso.
                    L’onere della prova in questi casi spetta al creditore (e quindi al paziente o ai suoi familiari)

                    Danni da colpa medica: quali sono?

                    I danni annoverabili sono di varia natura:

                    • Perdita di un organo o la diminuzione delle sue funzioni, che restano lesionate dalle errate cure prestate
                    • Diminuzione delle possibilità (chances) di guarire a causa delle errate prestazioni mediche o della ritardata diagnosi di un processo morboso o dalla mancata adozione di cure tempestive
                    • Diminuzione delle possibilità sopravvivere (chances) anche i pazienti terminali, infatti, hanno diritto a ricevere cure corrette.
                    • Morte del paziente.

                    In quest’ultimo caso, i familiari possono richiedere anche il risarcimento per la perdita del rapporto parentale.

                    Chi può richiedere il risarcimento danni per colpa medica

                    Qualora il paziente abbia subíto il massimo del danno e sia quindi o deceduto o sia in stato di totale  incapacità (totalmente incapace di intendere e volere), i familiari stretti possono procedere alla richiesta di risarcimento danni per colpa medica. Per familiari stretti si intendono: il coniuge (o convivente), i genitori, i figli, i fratelli, i nonni.

                    Responsabilità medica: quali documenti occorre presentare per procedere con la richiesta di risarcimento danni da colpa medica?

                    Il paziente, o i suoi familiari, dovranno presentare all’avvocato tutti i documenti in loro possesso che saranno indispensabili per stabilire se esiste un nesso causale tra la condotta del medico e il danno subíto dal paziente.
                    Documenti indispensabili sono:

                    • la cartella clinica
                    • documentazione medica
                    • consensi informati

                    Sei vittima di un caso di malasanità?

                    Lo Studio Legale Avvocato Antonio Serpetti ha maturato una lunga esperienza nella consulenza e nell’assistenza legale giudiziale ed extragiudiziale in casi di responsabilità medica, con specifica competenza in tema di medical malpractice.
                    Possiamo, inoltre, vantare collaborazioni di lunga data con medici ed esperti in grado di esaminare la fondatezza dei casi e fornire la fondamentale competenza medico – legale e medico – specialistica in tutte le fasi della richiesta di risarcimento danni per malasanità:

                    1. Valutazione della situazione presentata e dei corretti presupposti per procedere con la richiesta di risarcimento
                    2. Reperimento dei documenti necessari
                    3. Stima del corretto risarcimento
                    4. Fase extragiudiziale
                    5. Fase giudiziale

                     

                     

                     

                     

                    Crediti fotografici: Freepik Tecnologia – Affari

                    Articoli recenti


                    Richiedi una consulenza all’Avv. Serpetti

                    Compila il form per richiedere la valutazione del tuo caso


                      Continua a leggere